Can. 709 – Le conferenze dei Superiori maggiori abbiano i propri statuti approvati dalla Santa Sede, dalla quale unicamente possono essere erette, anche in persone giuridiche, e sotto la cui suprema direzione esse rimangono.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris1108_27
Powered by Inline Related Posts