Can. 709 – Le conferenze dei Superiori maggiori abbiano i propri statuti approvati dalla Santa Sede, dalla quale unicamente possono essere erette, anche in persone giuridiche, e sotto la cui suprema direzione esse rimangono.
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Can. 709 – Le conferenze dei Superiori maggiori abbiano i propri statuti approvati dalla Santa Sede, dalla quale unicamente possono essere erette, anche in persone giuridiche, e sotto la cui suprema direzione esse rimangono.