trit_Codex_Canonici_Iuris1094_96
Can. 696 – § 1. Un religioso può essere dimesso anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l’ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal...