trit_Codex_Canonici_Iuris1094_96

Can. 696 – § 1. Un religioso può essere dimesso anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l’ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l’adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; l’assenza illegittima, di cui al can. 665, § 2, protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate dal diritto proprio.

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