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§ 12. Se contrariamente a ciò che dicemmo, qualcuno si sarà unito in matrimonio, s’intende non esistere né marito, né moglie, né nozze, né matrimonio, né dote. Pertanto quelli che nascono da quell’unione non sono in potestà del padre; ma sono (per ciò che riguarda la patria potestà) come coloro che la madre concepì da commercio pubblico. Perocché si reputa che neppure costoro abbiano padre, essendo anche il loro padre incerto. Quindi sogliono chiamarsi spurii, e con voce greca quasi σπορἀδην concepiti (dal seme), vale a dire, quasi figli senza padre. Ne segue, adunque, che disciolta tale unione, non si fa luogo all’esazione della dote. Quelli poi che contraggono nozze vietate, vanno soggetti anche ad altre pene che si contengono nelle sacre costituzioni.