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§ 3. Mostra di manomettere in frode dei creditori chi, quando fa la manomissione, non è solvente, oppure cessa di esserlo col concedere libertà. Sembra tuttavia che sia prevalsa la massima che se il manomissore non ebbe l’animo di frodare, non è impedito l’acquisto della libertà, benché i suoi beni non bastino ai creditori. Infatti spesso gli uomini sperano delle proprie facoltà più di quanto dovrebbero. Pertanto intendiamo impedita la libertà, allorché in ambedue i modi vengono defraudati i creditori, ovverosia con l’intenzione del manomittente e con il fatto stesso, in quanto i suoi beni non basterebbero ai creditori.