trit_Codex_Canonici_Iuris2381_37
Can. 1746 – Il Vescovo provveda al parroco rimosso sia con l’assegnazione di un altro ufficio, se a questo sia idoneo, sia con una pensione a seconda che il caso lo comporti e le circostanze lo permettano.
Visitatori: 17
Tag: Codex_Canonici_Iuris2381
Potrebbero interessarti anche...