Can. 1746 – Il Vescovo provveda al parroco rimosso sia con l’assegnazione di un altro ufficio, se a questo sia idoneo, sia con una pensione a seconda che il caso lo comporti e le circostanze lo permettano.
Can. 1746 — Amoto parocho, Episcopus consulat sive assignatione alius officii, si ad hoc idoneus sit, sive pensione, prout casus ferat et adiuncta permittant.
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