trit_Codex_Canonici_Iuris1891_39
Can. 1310 – § 1. La riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà dei fedeli a favore di cause pie possono essere attuate soltanto per causa giusta e necessaria dall’Ordinario, se il fondatore gli abbia espressamente concesso questa facoltà.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1891
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