Can. 1310 – § 1. La riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà dei fedeli a favore di cause pie possono essere attuate soltanto per causa giusta e necessaria dall’Ordinario, se il fondatore gli abbia espressamente concesso questa facoltà.
Can. 1310 — § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa.