Codex_Canonici_Iuris1891

trit_Codex_Canonici_Iuris1891_39

Can. 1310 – § 1. La riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà dei fedeli a favore di cause pie possono essere attuate soltanto per causa giusta e necessaria dall’Ordinario, se il fondatore gli abbia espressamente concesso questa facoltà.