trit_Codex_Canonici_Iuris965_31
Can. 621 – Col nome di provincia si designa l’unione di più case, che costituisce una parte immediata dell’istituto sotto il medesimo Superiore, ed è canonicamente eretta dalla legittima autorità.
Can. 621 – Col nome di provincia si designa l’unione di più case, che costituisce una parte immediata dell’istituto sotto il medesimo Superiore, ed è canonicamente eretta dalla legittima autorità.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019