Can. 621 – Col nome di provincia si designa l’unione di più case, che costituisce una parte immediata dell’istituto sotto il medesimo Superiore, ed è canonicamente eretta dalla legittima autorità.
Can. 621 — Plurium domorum coniunctio quae sub eodem Superiore partem immediatam eiusdem instituti constituat et ab auctoritate legitima canonice erecta sit, nomine venit provinciae.
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