trit_Codex_Canonici_Iuris951_44
Can. 610 – § 1. L’erezione di case si compie tenuta presente l’utilità della Chiesa e dell’istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell’istituto.
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