trit_Codex_Canonici_Iuris919_38
Can. 586 – § 1. E’ riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale possano valersi nella Chiesa di una propria disciplina e conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris919
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