Codex_Canonici_Iuris919

trit_Codex_Canonici_Iuris919_38

Can. 586 – § 1. E’ riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale possano valersi nella Chiesa di una propria disciplina e conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578.