trit_Codex_Canonici_Iuris914_34
Can. 581 – Spetta all’autorità competente dell’istituto a norma delle costituzioni dividere l’istituto stesso in parti, con qualunque nome designate, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris914
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