Codex_Canonici_Iuris914

trit_Codex_Canonici_Iuris914_34

Can. 581 – Spetta all’autorità competente dell’istituto a norma delle costituzioni dividere l’istituto stesso in parti, con qualunque nome designate, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso.