trit_Codex_Canonici_Iuris508_35
Can. 316 – § 1. Non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris508
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