Codex_Canonici_Iuris508

trit_Codex_Canonici_Iuris508_35

Can. 316 – § 1. Non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata.