trit_Instit_II_96_83
25a. Che se alcuno abbia fatto una specie, in parte con materia propria e in parte con altrui, come se abbia fatto il melato col proprio vino e il miele altrui, oppure l’ impiastro o il collirio con propri ed altrui medicamenti, oppure l’abito con lana propria ed altrui, non vi è dubbio che in questo caso sia padrone colui che fece la cosa di nuova specie, in quanto non solo impiegò l’opera propria, ma adoperò anche parte della propria materia.