trit_Instit_II_102_145

31. Se Tizio avesse posto l’altrui pianta nel proprio suolo, sarà sua e, al contrario, se Tizio avesse posta la propria pianta nel suolo di Mevio, la pianta sarà di Mevio, se però ìn ambedue i casi abbia fatto le radici; infatti, prima che le radici si siano formate resta di colui al quale essa era stata. Da che la pianta ha fatto le radici , la proprietà di essa si immuta, per modo che, se l’albero del vicino abbia talmente pigliato la terra di Tizio che abbia messe le radici nel di lui fondo, diciamo che l’albero diventa di Tizio; imperocché giustizia non per- mette che s’ intenda appartenere l’albero ad altri che non sia colui nel cui fondo avesse messo le radici. E perciò l’albero posto presso i confini, ancorché avesse messo radici nel fondo del vicino, diventa comune.

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