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§ 11. Così pure il liberto é rimesso al prefetto della città per esser punito, quando sia dimostrato che abbia amministrato con frode la tutela dei figli o dei nipoti del patrono. § 12. In ultimo si deve notare che coloro che amministrano la tutela o la curatela con frode, quantunque diano cauzione, devono essere rimossi dalla tutela, perchè la cauzione del tutore non cambia il cattivo proposito, ma agevola le insidie per un tempo più lungo a danno dell’asse familiare. §13. Per tal motivo reputiamo sospetto colui che è di tali costumi da dar motivo a sospettare. E per verità un tutore ed un curatore, quantunque povero, purché sia fedele o diligente, non si deve rimuovere come sospetto.