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§ 16. Colui che poi vuole essere dispensato, se ha più motivi d’esenzione, e qualcheduno non l’abbia provato, può servirsi degli altri entro il termine prescritto. Quelli che poi vogliono essere esentati non appellano, ma entro cinquanta giorni da quello in cui conobbero di essere nominati tutori o curatori, devono produrre i motivi d’esenzione, di qualunque genere siano, cioè in qualunque modo siano stati nominati tutori, se sono distanti solamente cento miglia dal luogo in cui vennero nominati tutori. Ma se abitano a distanza di più di cento miglia, si devono computare venti miglia al giorno, e conceder loro trenta giorni di più i quali, come disse Scevola, devono essere computati in modo che complessivamente non siano meno di cinquanta.

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