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§ 13. Chi ha oltrepassato i settanta anni può essere esente da tutela o curatela. (4) Una volta andavano esenti anche i minori di venticinque anni; ma con la nostra costituzione è loro vietato aspirare a tutela o curatela, cosicché non gli necessita l’esenzione. Questa costituzione consegue che né un pupillo né un semplice adulto possa esser nominato alla tutela legittima; non essendo cosa legale che possano essere tutori o curatori coloro che hanno un evidente bisogno dell’aiuto degli altri nell’amministrare i propri averi, e sono da altri governati. § 14. Similmente ciò si deve dire riguardo al soldato, cosi che non é ammesso alla carica pur volendolo. § 15. Parimente in Roma i grammatici, i rettori ed i medici, e coloro che esercitano queste arti nella loro patria, e sono iscritti nel relativo ruolo, vanno esenti da tutela o curatela.

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