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§ 3. Anche coloro che hanno qualche potestà su altri, possono essere esentati, come rescrisse il divo Marco, ma, assunta la tutela, non la possono abbandonare. § 4. Similmente il tutore o il curatore non può esser esentato per causa soltanto di una lite che abbia con il fanciullo o con l’adulto, a meno che la controversia non si estenda a tutti i beni o all’eredità.