TIT 25. Dei motivi di esenzione dei tutori e dei curatori – I tutori o ì curatori sono esentati per vari motivi, ma soprattutto riguardo al requisito di avere discendenti, siano essi in loro potestà, siano emancipati. E perciò se alcuno abbia in Roma tre discendenti vivi, o quattro in Italia, o cinque nelle Provincie, può essere esentato dalla tutela dalla curatela, alla stregua di altri pubblici uffici; essendosi stabilito che la tutela e la curatela rivestano carattere di pubblico ufficio. Non rientrano però in tal numero i figli adottivi i quali invece possono rappresentare un motivo di dispensa per il padre da cui sono nati. Egualmente rientrano i nipoti nati dal figlio, purché succedano in sua vece, mentre non rientrano quelli derivanti dalla figlia; soltanto i figli viventi servono per l’esenzione dalla tutela, o curatela, i morti non vengono considerati. Si sollevò la questione se possano servire quelli perduti in guerra. E si decise che possano servire soltanto quelli che perirono in battaglia, imperocché quelli che morirono per la repubblica si considerano viventi eternamente per la gloria.

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