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§ 3. Con queste costituzioni si stabilisce anche, che se i tutori o curatori non diano cauzione, siano costretti a darla per mezzo di pignorameento. § 4. Non potrà esercitarsi quest’azione contro il prefetto della città, né contro il pretore, né contro il preside della provincia, né contro chiunque altro ha diritto di nominare tutori, ma solamente contro coloro che sogliono esigere cauzione.

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