§ 6. Che se al tutore, da inferma salute o da altra necessità, sia impedito di amministrare gli affari del pupillo, ed il pupillo sia assente o nell’età infantile, il pretore, o chi presiede alla provincia, con decreto nominerà curatore chi vorrà, ed a tutto rischio dello stesso tutore.
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di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019