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§ 2. Verificandosi il caso che il tutore fosse stato preso dai nemici, se ne chiedeva un altro per le stesse leggi; e quest’ultimo cessava di esserlo appena ritornasse il primo che era stato preso, infatti, ritornato, questi riprendeva la tutela per il diritto di postliminio. § 3. Però si tralasciò di dare tutori ai pupilli in forza di queste leggi, quando per la prima volta i consoli per inquisizione, poi i pretori in forza delle costituzioni, cominciarono a dar tutori ai pupilli di ambo i sessi. Imperocché le sopradette leggi non provvedevano né alla cauzione da esigersi dai tutori per la sicurezza dell’avere dei pupilli, né a quei casi in cui fosse necessario costringere i tutori all’amministrazione della tutela.