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§ 4. Poiché in moltissimi altri casi i postumi sono considerati come già nati, anche in questo piacque che ai postumi, come ai già nati, si potesse dare tutori per testamento; a condizione che i postumi si trovassero in circostanze tali che, se nascessero viventi i genitori, sarebbero loro eredi e sotto la loro potestà. § 5. Ma se al figlio emancipato sia stato dato per testamento un tutore dal padre, deve essere confermato da sentenza del preside, e questo senza inquisizione.

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