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§ 5. Se il padre sia stato fatto prigioniero dai nemici, nonostante per questo divenga servo dei nemici, pure rimane sospesa la potestà sui figli, fecondo il diritto di postliminio; infatti coloro che, presi dai nemici, ritornano in patria, riprendono tutti i diritti primitivi, e per tal motivo colui che ritorna riavrà anche la potestà sopra i figli; giacché il postliminio è una finzione di diritto per cui si suppone che chi fu preso (dai nemici) sia sempre stato nella città. Ma se invece in tale condizione taluno sia morto, piacque allora che, dal momento in cui fu preso il padre, piacque che i figli diventassero di proprio diritto, ed anche quando lo stesso figlio nipote sia stato preso dai nemici, similmente diciamo che per il diritto di postliminio anche la potestà del padre rimane in sospeso. La parola postliminium, poi, è derivata da limen e post. Onde colui che, preso dai nemici, di poi ritorna nei nostri confini, giustamente diciamo ritornato per postliminio. Infatti come i limitari (limina) nelle case rappresentano come un certo confine, cosi gli antichi vollero che i confini dell’impero si chiamassero in tal modo da limitare (limen). E quindi si usò la parola limen per indicare confine e termine, dal che derivò l’altra parola postliminium, perchè con essa si voleva significare il ritorno al confine perduto. Si considerava anche ritornato per postliminio il prigioniero che veniva ricuperato nella sconfitta dei nemici.

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