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§ 8. Nella massima parte dei casi poi colui quegli che è adottato e arrogato viene considerato alla stregua di colui che è nato da legittimo matrimonio. Quindi se taluno per rescritto del principe o per autorità del pretore o del preside della provincia avrà adottato una persona non estranea, potrà concederla in adozione ad altri. § 9. E poi precetto comune ad entrambe le adozioni che anche le persone impotenti a generare possono adottare: non lo possono invece i castrati. § 10. Neppure le femmine possono adottare, perchè i figli nati da loro non sono soggetti alla loro potestà. Ma per indulgenza del principe, a consolazione dei figli perduti, possono adottare. È proprio dell’adozione che avviene per sacro responso, che colui che, avendo figli in sua potestà, abbia dato sé stesso in arrogazione, non solo è egli sottoposto alla potesti dell’arrogatore, ma anche i suoi figli siano nella stessa potestà, come nipoti. Cosi invero il divo Augusto non adottò Tiberio prima che questi adottasse Germanico, affinchè appena fatta l’adozione incominciasse Germanico ad essere nipote d’Augusto.

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