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§ 3. Quando poi si tratti di arrogarsi un bambino per rescintto di principe, l’arrogazione viene permessa, previa cognizione della causa, indagando se la causa dell’arrogazione sia lecita e se convenga al fanciullo. Anche l’arrogazione si fa rispettando determinate condizioni, cioè a condizione che l’arrogatore dia cauzione al pubblico ufficiale, ossia al notaio, in modo che se il pupillo venisse a mancare prima di aver raggiunto la pubertà, ne restituirà i beni a coloro ai quali sarebbero spettati per diritto di successione, qualora non avesse avuto luogo l’arrogazione. Allo stesso modo, e non altrimenti, l’arrogatore non può emanciparlo se non quando gli risulti con cognizione di causa degno dell’emancipazione: e in questo caso gli renderà i suoi beni. E quand’anco il fanciullo alla morte del padre fosse diseredato, o da lui vivente fosse senza giusta causa emancipato, avrà pur sempre diritto alla quarta parte dei suoi beni; e ciò oltre i beni che esso figlio arrogato gli trasferì e dei quali gli procurò da allora in poi il godimento.