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TIT. 11 SULLE ADOZIONI – Non solo i figli nati da noi, per le cose fin qui dette, sono soggetti alla nostra potestà, ma anche quelli che da noi vengono adottati. § 1. L’adozione poi si fa in due modi: o per rescritto di principe o per decreto di magistrato. Per autorità dell’imperatore si possono adottare quelli e quelle che siano di proprio diritto, la qual forma di adozione vien detta arrogazione. Per Decisione del magistrato adottiamo quelli e quelle che si trovino sotto la potestà dei loro ascendenti, sia che da loro derivino in primo grado, come il figlio e la figlia, sia che da loro derivino in grado più remoto, come il nipote e la nipote, il pronipote e la pronipote.