trit_DigestorumI327_143

1. Citare alcuno in giudizio, è chiamare alcuno per esperire contro lui un diritto. Non è conveniente chiamare in giudizio né il Console, ne il Prefetto, né il Pretore, né il Proconsole, né altri Magistrati che hanno podestà e che hanno il potere coercitivo e che possono comandare che alcuno sia posto in carcere; né il Pontefice quando fa le sacre cerimonie, né coloro che per la santità del luogo non possono muoversi di là; e nemmeno quegli che su d’ un cavallo pubblico passa per un servizio pubblico. Inoltre non deve esser chiamato in giudizio l’uomo che prenda moglie, o la donna che si mariti, né il giudice nell’esercizio delle sue funzioni, né chi propone causa dinanzi al Pretore, né chi conduce il funerale della famiglia, e chi fa le esequie a un defunto, né quelli che accompagnano il cadavere.

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