trit_DigestorumI310_84

5. Da consuetudine degli antichi è stabilito che può demandare la giurisdizione chi l’ha di proprio diritto non chi l’ha per delegazione altrui. E poiché quello (a cui è demandata la giurisdizione) non l’ha in modo diretto, né invero la Legge stessa deferisce, ma solo conferma la mandata giurisdizione, se fosse deceduto colui che demandò la giurisdizione, prima che colui al quale fu demandata avesse cominciato ad esercitarla, Labeone dice che si scioglie il mandato, come in tutti gli altri casi.

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