trit_Digestorum95_106
1. L’antica consuetudine, non senza ragione, è osservata come legge; ed è questo il diritto che si dice appunto stabilito dai costumi. Infatti, se le leggi obbligano non per altra causa che per essere state approvate dalla volontà del popolo, ben giustamente anche quello che il popolo approvò, pur senza alcuno scritto, obbligherà tutti; e in verità, cosa importa che il popolo dichiari il suo volere con i suffragi piuttosto che con i costumi e con i fatti? Perciò fu sapientemente adottata la massima che le leggi possano esser abrogate non solo dal volere del legislatore ma anche dal tacito consenso della nazione per desuetudine.