3. Quantunque sia Pretore, colui che esercita la giurisdizione altrui, pure non agisce per autorità propria, ma a vece di colui per mandato del quale giudica, ogni qual volta eserciti le funzioni di questi. Si può demandare la cognizione relativamente ai tutori sospetti, anzi è stabilito nelle seguenti parole che essa spetta anche quando è delegata la giurisdizione generale per l’utilità dei piccoli: “Gli Imperatori Severo ed Antonino a Bradua Proconsoli in Africa. Avendo tu data la tua propria giurisdizione ai tuoi Legati ne consegue che possono anche indagare sui tutori sospetti”.

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