6. Si suole anche demandare ai legati la giurisdizione delle carceri. Ma questo genere di mandato è straordinario, infatti nessuno può trasferire in un altro la potestà data a lui di punire o di usare qualsiasi coazione, e quindi, neanche il diritto di liberare i rei, quando non possono essere accusati avanti a lui. Siccome poi il demandare la giurisdizione e il non demandarla è nell’arbìtrio del Proconsole, cosi è anche lecito al Proconsole di togliere la giurisdizione già demandata; però non deve farlo senza consultare il Principe.

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