trit_Codex_Canonici_Iuris980_80

Can. 631 – § 1. Il capitolo generale, che ha nell’istituto la suprema autorità a norma delle costituzioni, deve essere cmposto in modo da rapprensentare l’intero istituto, per risultare vero segno della sua unità nella carità. Al capitolo compete soprattutto: tutelare il patrimonio dell’istituto di cui al can. 578 e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; eleggere il Moderatore supremo, trattare gli affari di maggiore importanza e inoltre emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare.

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