trit_Codex_Canonici_Iuris972_31
§ 2. Alle elezioni del Superiore di un monastero sui iuris , di cui al can. 615, e del Moderatore supremo di un istituto di diritto diocesano presiede il Vescovo della sede principale.
§ 2. Alle elezioni del Superiore di un monastero sui iuris , di cui al can. 615, e del Moderatore supremo di un istituto di diritto diocesano presiede il Vescovo della sede principale.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019