trit_Codex_Canonici_Iuris960_25
§ 4. La soppressione di un monastero sui iuris di monache spetta alla Sede Apostolica, osservato, per quanto riguarda i beni materiali, il disposto delle costituzioni.
§ 4. La soppressione di un monastero sui iuris di monache spetta alla Sede Apostolica, osservato, per quanto riguarda i beni materiali, il disposto delle costituzioni.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019