trit_Codex_Canonici_Iuris953_50

Can. 612 – Per destinare una casa religiosa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costruita si richiede il consenso del Vescovo diocesano; questo non è necessario se si tratta di un cambiamento che, salve sempre le leggi di fondazione, si riferisce solamente al regime interno e alla disciplina.

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