trit_Codex_Canonici_Iuris941_61
Can. 602 – La vita fraterna propria di ogni istituto, per la quale tutti i membri sono radunati in Cristo come una sola peculiare famiglia, sia definita in modo da riuscire per tutti un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria di ciascuno. I membri poi, con la comunione fraterna radicata e fondata nella carità, siano esempio di riconciliazione universale in Cristo.