trit_Codex_Canonici_Iuris931_24
Can. 596 – § 1. I Superiori e i capitoli degli istituti hanno sui membri quella potestà che è definita dal diritto universale e dalle costituzioni.
Can. 596 – § 1. I Superiori e i capitoli degli istituti hanno sui membri quella potestà che è definita dal diritto universale e dalle costituzioni.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019