trit_Codex_Canonici_Iuris918_16
Can. 585 – Spetta invece all’autorità competente dell’istituto la soppressione di parti dell’Istituto stesso.
Can. 585 – Spetta invece all’autorità competente dell’istituto la soppressione di parti dell’Istituto stesso.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019