trit_Codex_Canonici_Iuris911_45
Can. 578 – L’intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all’indole dell’istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell’istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi.