trit_Codex_Canonici_Iuris906_34

Can. 574 – § 1. Lo stato di coloro che professano i consigli evangelici in tali istituti appartiene alla vita e alla santità della Chiesa e deve perciò nella Chiesa essere sostenuto e promosso da tutti.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris906_28

Potrebbero interessarti anche...