trit_Codex_Canonici_Iuris897_86
Can. 566 – § 1. E’ opportuno che il cappellano sia fornito di tutte le facoltà che richiede una ordinaria cura pastorale. Oltre a quelle che vengono concesse dal diritto particolare o da una delega speciale, il cappellano, in forza dell’ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio, di amministrare loro il Viatico e l’unzione degli infermi, nonché di conferire il sacramento della confermazione a chi tra loro versa in pericolo di morte.