trit_Codex_Canonici_Iuris891_42

Can. 560 – Quando lo ritenga opportuno, l’Ordinario del luogo può ingiungere al rettore di celebrare nella sua chiesa determinate funzioni anche parrocchiali per il popolo e inoltre di aprire la chiesa a determinati gruppi di fedeli perché vi celebrino funzioni liturgiche.

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