trit_Codex_Canonici_Iuris874_70

Can. 549 – Se il parroco è assente, a meno che il Vescovo diocesano non abbia provveduto in modo diverso a norma del can. 533, § 3 e a meno che non sia stato costituito l’amministratore parrocchiale, si osservino le disposizioni del can. 541, § 1; in tal caso il vicario è tenuto anche a tutti gli obblighi del parroco, fatta eccezione per l’obbligo di applicare la Messa per il popolo.

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